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Note al Privilegium Libertatis concesso dai Napoletani agli Amalfitani nel 1190

Published online by Cambridge University Press:  09 August 2013

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Notissimo presso gli storiografi napoletani è il diploma col quale la città di Napoli il 9 maggio 1190 concesse agli Amalfitani dimoranti nella loro città un singolare privilegio di cittadinanza, che fu detto libertatis.

L'originale non fu mai veduto da alcuno, ma fin dal secolo XVI se ne rinvennero copie nei processi della R. Camera della Sommaria.

Lo riprodusse integralmente il Summonte nella sua Historia, e dopo di lui il Capaccio, il Borrelli, il Tutini ed altri, tra gli antichi, e più recentemente il Camera nella sue Memorie di Amalfi.

Le copie conosciute dovettero essere almeno due, perchè nei testi riportati si rinvengono differenze, di cui la più notevole è l'ordine delle ventuno sottoscrizioni, che è diverso tra l'edizione del Summonte e quella del Capaccio e tra le due edizioni del Camera; divario dovuto evidentemente al fatto che le firme dovevano trovarsi in due o più colonne, che i trascrittori riprodussero interpretandone diversamente la precedenza.

Type
Research Article
Copyright
Copyright © British School at Rome 1956

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References

1 Summonte, G. A., Historia della città e regno di Napoli, ed. 1675, i, 138Google Scholar.

2 Capaccio, G. C., Historiae Neapolitanae, Napol 1771, i, 148Google Scholar; Borrelli, C., Vindex Neapolitanae Nobilitatis, Napoli, 1653, p. 77Google Scholar; Tutini, Dell'origine e fondazione de' Seggi, p. 88, che ne riporta le sole firme.

3 Il Camera lo riprodusse nella sua prima Storia della città e costiera d'Amalfi, Napoli, 1836, p. 279Google Scholar; ma nelle Memorie stor. dipl. della citta e Ducato d'Amalfi, (i, 370) lo riporto in forma più corretta, traendolo da altra copia fatta da tal Stefano Porcaccio e collazionata da Luigi de Raimo, li, Razionale della Sommaria. Ma il Summont attesta che il documento si trovava in vari processi, specie in un processo tra gli Amalfitani e il R. Fisco contro gli Arrendatori, nei 1566, presso gli atti di Giovan Domenico Sarnetano.

4 Un'altra copia è nell'Archivio di Stato di Napoli, Processi antichi, pand. Comune, no. 2681; ma ha la data errata del 1199.

5 Oltre i già citati autori, Capasso, v. B., ‘Il Pactum giurato dal Duca Sergio ai Napoletani,’ Archivio stor, per le prov. Napolet., ix, 731 sgg.Google Scholar; von Reumont, A., Die Carafa von Maddaloni, Berlino, 1851, i, 115Google Scholar; Toeche, T., De Henrico VI etc., Berlino, 1860, p. 38Google Scholar; Yver, G., Le commerce et les marchands dans l'ltalie méridionale, Paris, 1903, p. 183Google Scholar.

6 Schipa, M., ‘Contese sociali napoletane nel Medio Evo,’ Arch, stor, napol., xxxi, 585Google Scholar.

7 Capasso, Histor. diplomat, etc., p. 88.

7bis F. Calasso, La legislazione statutaria dell' Italia meridionale, pp. 94-108.

8 Gallo, A., Codice diplomat, normanno di Aversa, Napoli, 1926, p. 264Google Scholar.

9 Questo importante privilegio fu scoperto nel 1883 dall'abbate D. Bernardo Gaetani d'Aragona, insieme col famoso Pactum giurato dal Duca Sergio VII ai Napoletani, nel Codice Ottoboniano n. 2940 della Biblioteca Vaticana, e fu pubblicato dal Capasso (Arch. stor. Napol., ix, 733).

10 Codex diplomat. Cajetanus, ii, 340.

11 Attribuito dal Capasso, che per primo lo pubblicò, a Sergio IV ed all'anno 1030, fu dalla sana critica del Brandileone assegnato all'ultimo Duca, Sergio VII, e agli estremi anni del Ducato (Sulla data del Pactum giurato dal Duca Sergio, Torino, 1890)Google Scholar.

12 Germano, Riccardi de S., Chron. priora, Napoli, 1888, p. 71Google Scholar; Schipa, , ‘Contese sociali,’ Arch. stor. Napol., xxxi, 593Google Scholar.

13 Giudice, G. Del, Riccardo Filangieri, Napoli, 1893, p. 210 sg.Google Scholar; Salimbene, Chron. ed. di Parma, p. 232.

14 Croce, B. nella sua Storia del regno di Napoli (Bari, 1925)Google Scholar espone nella profonda valutazione dei fatti, questo carattere dei Napoletani di allora, i quali ‘libertati invigilabant civitatis, quippe antiquorum morum sequebantur honestatem, mori prius famis morte malebant quam sub nefandi Regis potestate colla submittere,’ come scriveva Falcone Beneventano (Del Re, Cronisti, i, 228). E meglio, nella Introduzione dello stesso volume il Croce cosí si esprime: ‘Qui, anzitutto visse sempre l'idea del Comune, vi ebbero sempre vigore i iura civitatis, i diritti che competono a tutti i cittadini in quanto tali’ (p. 2).

15 Camera, i, 371 sg.

16 Circa la partecipazione del Popolo al governo, non tutti sono di accordo. Il Tutini riconosce che il Popolo partecipava al governo della città e che i Consoli fossero eletti parte dai Nobili e parte dal Popolo (op. cit., p. 88). Duramente si oppose a tale opinione Carlo de Lellis, che ritenne i Consoli eletti dai soli Nobili (Apologia contro D, Camillo Tutini ecc., in Ms. della Biblioteca Naz. di Napoli X. B. 25).

17 Tutini, p. 78 sgg.

18 Tutini, p. 89.

19 Schipa, , in Arch. stor. Napol., xxxi, 407 e 423Google Scholar.

20 Capasso, , in Arch. stor. Napol., ix, 725Google Scholar.

21 Tutini, p. 94.

22 Bibl. Naz. di Nap., Ms. X. B. 25, ff. 151 e 161.

23 Tutini, p. 97 sgg.

24 Ricc, da S. Germano, Chron., p. 65.

25 Ricc, da S. Germano, Chron., p. 66.

26 Pietro da Eboli, in Del Re, Cronisti ecc., Normanni, p. 425.

27 Pietro da Eboli, in Del Re, note, p. 449.

28 Ricc, da S. Germano, Chron., l. c.; Pietro da Eboli, l. c.

29 Ricc, da S. Germano, l. c.

30 Rice, da S. Germano, p. 67.

31 Caffaro, Annali, a. 1194.

32 DiMeo, , Annali, xi, 56Google Scholar.

33 Minieri Riccio, Cenni stor. su Cuma, p. 20; Camera, op. cit., p. 666.